La Galenica è una grande opportunità di cura sia per i pazienti sia per i medici veterinari che si trovano a dover far fronte alle più svariate esigenze di principi attivi e di vie di somministrazione e per cui possono prescrivere farmaci e forme farmaceutiche introvabili presso l’industria.
Facciamo un breve excursus normativo per inquadrare l’argomento.
L’art. 10 del Dlgs 193 del 6 aprile 2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, che qui si riporta in esteso, tratta dell’uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti (l’art. 11 tratta invece dell’Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti), prevede che:
1. Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale non destinata alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all’animale evidenti stati di sofferenza, trattare l’animale interessato:
a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l’uso su un’altra specie animale o per un’altra affezione della stessa specie animale;
b) in mancanza di un medicinale di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l’uso umano. In tal caso il medicinale può essere autorizzato solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro dell’Unione europea conformemente a misure nazionali specifiche, per l’uso nella stessa specie o in altra specie per l’affezione in questione, o per un’altra affezione;
c) in mancanza dei medicinali di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista in farmacia a tale fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria.
2. In deroga a quanto disposto all’articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al trattamento di un animale appartenente alla famiglia degli equidi da parte di un veterinario, a condizione che l’animale interessato sia stato dichiarato non destinato alla macellazione per il consumo umano conformemente alla normativa comunitaria”.
Per quanto riportato ne consegue che il galenico veterinario rappresenta un uso in deroga riservato ai casi in cui non vi siano sul mercato medicinali veterinari industriali autorizzati per curare una determinata affezione.
Pertanto la ricetta non ripetibile deve essere redatta su carta intestata e rispettare i seguenti requisiti fondamentali:
- data di redazione
- prescrizione dettagliata, ovvero quantità di principio attivo per dose e quantità totale da allestire
- posologia
- cognome e nome del proprietario dell’animale
- specie a cui la preparazione è destinata
- timbro e firma del medico prescrittore
- L’assenza della dicitura ricetta non ripetibile sulla prescrizione non ne pregiudica o modifica la validità.
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